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Codice Civile



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  Art.: 55 - Immissione Di Altri Nel Possesso Temporaneo  
  Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o eguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della domanda giudiziale.