Art.: 557 - Soggetti Che Possono Chiedere La Riduzione | ||
La riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (537 e seguenti). Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione (458). I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario (484 e seguenti). |