Art.: 556 - Determinazione Della Porzione Disponibile | ||
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull'asse coś formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti, 737; att. 135-2). |