Art.: 555 - Riduzione Delle Donazioni | ||
Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (att. 135). Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui ่ stato disposto per testamento. |