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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 54 - Limiti Alla Disponibilità Dei Beni  
  Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate (50).