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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 538 - Riserva a Favore Degli Ascendenti Legittimi  
  Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall' Art. 544. In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'Art. 569.