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Libro Secondo: Delle Successioni
Titolo: I - Disposizioni Generali Sulle Successioni [456-564]
Sezione II - Del Beneficio d'Inventario [484-511]
Art.: 527 - Sottrazione Di Beni Ereditari
Art.: 527 - Sottrazione Di Beni Ereditari
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
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