Art.: 522 - Devoluzione Nelle Successioni Legittime | ||
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 571. Se il rinunziante e solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse. |