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Libro Secondo: Delle Successioni
Titolo: I - Disposizioni Generali Sulle Successioni [456-564]
Sezione II - Del Beneficio d'Inventario [484-511]
Art.: 516 - Termine Per l'Esercizio Del Diritto Alla Separazione
Art.: 516 - Termine Per l'Esercizio Del Diritto Alla Separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
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