Art.: 512 - Oggetto Della Separazione | ||
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede (490). Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto. La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede. |