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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 506 - Procedure Individuali  
  Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'Art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'Art. 499. I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e munito di garanzia reale (2747, 2796, 2808) su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa ่ idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito. Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'Art. 498 e sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.