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Libro Secondo: Delle Successioni
Titolo: I - Disposizioni Generali Sulle Successioni [456-564]
Sezione II - Del Beneficio d'Inventario [484-511]
Art.: 500 - Termine Per La Liquidazione
Art.: 500 - Termine Per La Liquidazione
L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione (Cod. Proc. Civ. 749).
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