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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 497 - Mora Nel Rendimento Del Conto  
  L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora (1219) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo. Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.