Art.: 492 - Garanzia | ||
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari. |