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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 486 - Poteri  
  Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'Art. 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità. Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).