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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 484 - Accettazione Col Beneficio d'Inventario  
  L'accettazione col beneficio d'inventario (490 e seguenti, 2830) si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si ่ aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura (att. 52, 53). Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si ่ aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti). Se l'inventario ่ fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto. Se l'inventario ่ fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso ่ stato compiuto.