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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 479 - Trasmissione Del Diritto Di Accettazione  
  Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (521). La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta (468).