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Libro Secondo: Delle Successioni
Titolo: I - Disposizioni Generali Sulle Successioni [456-564]
Sezione I - Disposizioni Generali [470-483]
Art.: 476 - Accettazione Tacita
Art.: 476 - Accettazione Tacita
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (527, 2648).
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