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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 467 - Nozione  
  La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente (564, 740), in tutti i casi in cui questi non può (4, 463) o non vuole (519) accettare l'eredità o il legato (522, 523, 649). Si ha rappresentazione nella successione testamentaria (674, 675) quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.