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Libro Secondo: Delle Successioni
Titolo: I - Disposizioni Generali Sulle Successioni [456-564]
Sezione V - Del Rendimento Del Conto Finale [385-389]
Art.: 464 - Restituzione Dei Frutti
Art.: 464 - Restituzione Dei Frutti
L'indegno ่ obbligato a restituire i frutti (820) che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (535, 535, 1148).
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