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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 458 - Divieto Di Patti Successori  
  Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione (1321) con cui taluno dispone della propria successione (679, 1412, 1920, 2122). È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (557, 769).