Art.: 457 - Delazione Dell'Eredità | ||
L'eredità si devolve per legge (565 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti; Costit. 42). Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (536 e seguenti). |