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Codice Civile



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  Art.: 455 - Efficacia Della Sentenza Di Rettificazione  
  [Art. 454 Rettificazioni (*)] Articolo abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369. Il testo precedente recitava:"La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso, o di rinnovare un atto smarrito o distrutto. Le sentenze devono essere trascritte nei registri." La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati (2909).