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Codice Civile
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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: XIV - Degli Atti Dello Stato Civile [449-455]
Sezione V - Del Rendimento Del Conto Finale [385-389]
Art.: 453 - Annotazioni
Art.: 453 - Annotazioni
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.
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