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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 452 - Mancanza, Distruzione o Smarrimento Di Registri  
  Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita (236) o della morte può essere data con ogni mezzo (132, 241). In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.