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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 451 - Forza Probatoria Degli Atti  
  Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso (2699; Cod. Proc. Civ. 221), di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede a prova contraria (2697). Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.