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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 450 - Pubblicità Dei Registri Dello Stato Civile  
  I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.