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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: XIII - Degli Alimenti [433-448]
Sezione V - Del Rendimento Del Conto Finale [385-389]
Art.: 448 - Cessazione Per Morte Dell'Obbligato
Art.: 448 - Cessazione Per Morte Dell'Obbligato
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza (50, 63).
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