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Codice Civile



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  Art.: 446 - Assegno Provvisorio  
  Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.