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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: XIII - Degli Alimenti [433-448]
Sezione V - Del Rendimento Del Conto Finale [385-389]
Art.: 445 - Decorrenza Degli Alimenti
Art.: 445 - Decorrenza Degli Alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato (1219), quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale (2948).
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