Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 437 - Obbligo Del Donatario  
  Il donatario (769 e seguenti) ่ tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria (770, 785).