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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: XIII - Degli Alimenti [433-448]
Sezione V - Del Rendimento Del Conto Finale [385-389]
Art.: 436 - Obbligo Tra Adottante e Adottato
Art.: 436 - Obbligo Tra Adottante e Adottato
L'adottante deve (301) gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.
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