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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: XII - Delle Misure Di Protezione Delle Persone Prive In Tutto Od In Parte Di Autonomia [404-432]
Sezione V - Del Rendimento Del Conto Finale [385-389]
Art.: 426 - Durata Dell'Ufficio
Art.: 426 - Durata Dell'Ufficio
Nessuno ่ tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
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