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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 425 - Esercizio Dell'Impresa Commerciale Da Parte Dell'Inabilitato  
  L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare (2198, 2294; att. 100). L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e seguenti)