Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 422 - Cessazione Del Tutore e Del Curatore Provvisorio  
  Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).