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Codice Civile



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  Art.: 41 - Responsabilità Dei Componenti. Rappresentanza In Giudizio  
  Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).