Art.: 41 - Responsabilità Dei Componenti. Rappresentanza In Giudizio | ||
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75). |