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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 417 - Istanza d'Interdizione o Di Inabilitazione  
  L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (76 e seguenti, 85; Cod. Proc. Civ. 712). Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà dei genitori (316) o ha per curatore uno dei genitori (392), l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.