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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 414 - Persone Che Possono Essere Interdette  
  CAPO II Dell'interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale [414-432] Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. (417 e seguenti).