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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: II - Delle Persone Giuridiche
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Art.: 40 - Responsabilità Degli Organizzatori
Art.: 40 - Responsabilità Degli Organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
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