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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 402 - Poteri Tutelari Spettanti Agli Istituti Di Assistenza  
  L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito (406, 412), secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro (343 e seguenti), fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore (348), e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito (317, 330, 384). Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354 (316 e seguenti). Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'Istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.