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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 397 - Emancipato Autorizzato All'Esercizio Di Un'Impresa Commerciale  
  Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale (2195) senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore (2198; att. 60, 100). L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato. Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa (394, 774; Cod. Proc. Civ. 75).