Art.: 392 - Curatore Dell'Emancipato | ||
Curatore del minore sposato con persone maggiore di età è il coniuge. Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori. Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età (117), o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (149) o la separazione personale (150 e seguenti), il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'art. 165. |