Art.: 388 - Divieto Di Convenzioni Prima Dell'Approvazione Del Conto | ||
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore (2) può aver luogo prima che sia decorso un anno dell'approvazione del conto della tutela (596, 779). La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425, 1441 e seguenti). |