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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: X - Della Tutela e Dell'Emancipazione [343-399]
Sezione IV - Della Cessazione Del Tutore Dall'Ufficio [383-384]
Art.: 383 - Esonero Dall'Ufficio
Art.: 383 - Esonero Dall'Ufficio
Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (att. 45, 129-2).
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