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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 376 - Vendita Di Beni  
  Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo (1470 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 734). Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (att. 38, 45-1)