Art.: 369 - Deposito Di Titoli e Valori | ||
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito (att. 251 e seguenti) designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non ่ tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione (357). |