Art.: 350 - Incapacità All'Ufficio Tutelare | ||
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio (att. 129): 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà; 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui; 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa (330), o sono stati rimossi da altra tutela (316, 384); 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti. |