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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 343 - Apertura Della Tutela  
  Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (316; att. 129). Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita (45) con decreto del tribunale.