Art.: 33 - Registrazione Delle Persone Giuridiche | ||
In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti). Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. La registrazione può essere disposta anche d'ufficio. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292). |